STATUTO

Art. 1 Denominazione

E' costituita l'Associazione non riconosciuta di promozione sociale senza scopo di lucro ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383. L'associazione è denominata:

"MurgiaCity"

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Gravina in Puglia (BA), via G. D’Annunzio n. 49.

Art. 3 Attività costituenti l'oggetto sociale

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è apartitica e aconfessionale.

L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Lo Scopo dell’Associazione “MurgiaCity”, è quello di promuovere iniziative e strategie di comunicazione inerenti a progetti di promozione del territorio in ambito turistico, culturale, educativo e formativo, attraverso l’informazione, la divulgazione, la partecipazione, la ricerca e l’aggiornamento al Turismo responsabile, avvalendosi anche di sistemi informatici e piattaforme tecnologiche, al fine di ottimizzare l’esperienza turistica e, con essa, elevare la conoscenza e la consapevolezza del territorio.

L’Associazione “MurgiaCity” si propone di raggiungere il proprio scopo attraverso una serie di iniziative mirate a:

-    monitorare, studiare analizzare il comparto turistico locale attraverso il confronto con il mercato globale, proponendo strategie di comunicazione finalizzate al miglioramento dell’esperienza turistica del luogo;

-    offrire al territorio sistemi integrativi anche tecnologici di fruizione di contenuti rilevanti dal punto di vista paesaggistico, attraverso una rete informativa da proporre ai turisti focalizzando l’attenzione in particolare verso i target qualitativamente più interessanti quali il turismo culturale, artistico, architettonico e naturalistico;

-    specializzare il proprio operato nei servizi per il turismo consapevole;

-    coadiuvare gli Enti locali nella promozione del territorio sotto qualsiasi forma, mettendo a disposizione le proprie risorse ed il proprio know-how utilizzando canali divulgativi e pubblicitari sia a mezzo stampa che attraverso il web;

-    educare al rispetto delle genti e della cultura locale;

-    sostenere una forte opera di informazione sul turismo responsabile;

-    coinvolgere e motivare il maggior numero di persone ed organizzazioni.

 

Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione “MurgiaCity” attiva e promuove reti di collaborazioni tra privati, enti, associazioni, organizzazioni, cooperative ed imprese, operanti con i medesimi obiettivi e favorisce la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i Soci.

L’Associazione “MurgiaCity” per la realizzazione di propri scopi, oltre alle suddette attività, potrà esercitare, in via marginale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

-    elaborazione, gestione e promozione di progetti formativi e/o di azioni operative di natura turistica, economica, sociale, culturale, ambientale, anche in collaborazione con altre associazioni, organizzazioni, enti, istituti scolastici, agenzie e tour operators;

-    produzione e diffusione di materiale editoriale ed informativo, di carattere cartaceo, informatico e/o multimediale;

-    organizzazione, realizzazione, promozione e partecipazione ad iniziative, eventi e manifestazioni, quali presentazioni, conferenze, convegni, seminari, incontri, dibattiti, congressi, esposizioni, viaggi, mostre, fiere, spettacoli, serate a tema, proiezioni, ed altre iniziative pubbliche mirate alla conoscenza, all’approfondimento ed alla discussione sulle tematiche culturali, sociali, ambientali, politiche, economiche e produttive delle diverse realtà del mondo;

-    creazione ed adesione a reti, network, partnership tra soggetti interessati a livello nazionale e/o internazionale;

-    istruzione, formazione e didattica in ambito turistico, ambientale, sportivo ed economico;

-    promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse artistico, culturale, storico, ambientale, naturalistico del territorio locale;

-    sottoscrizione di convenzioni con terzi per creare sinergie e per qualificare e potenziare l’attività propria e dei singoli Soci.

Art. 4 Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 5 Soci

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Le quote associative non sono trasmissibili.

I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:

-    di voler partecipare alla vita associativa;

-    di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità, il metodo ed il Regolamento dell'Associazione.

Per ottenere l'iscrizione, all'atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché del regolamento e delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Gli associati maggiori di età possono essere nominati membri degli organi direttivi dell'Associazione e hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno.

I soci che non avessero provveduto al versamento annuale entro tale data saranno considerati morosi. Colui che intende partecipare all'associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare le regole del presente statuto e dei regolamenti. Il Consiglio Direttivo delibera in merito entro trenta giorni dalla domanda. L'eventuale diniego va motivato.

La qualifica di socio si perde per:

-    dimissioni;

-    per esclusione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; l'esclusione deve essere motivata e non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;

-    per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione;

-    per avvenuto decesso del socio.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione ed il provvedimento di diniego all'ammissione è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile.

Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono sempre gratuite fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 6. Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto:

-    di frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;

-    di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa;

-    di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I soci hanno il dovere:

-    di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;

-    di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

-    di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;

-    di svolgere le attività associative preventivamente concordate;

-    di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Art. 7. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

-    l'Assemblea dei soci;

-    il Presidente;

-    il Consiglio direttivo.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Art. 8. L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal consigliere presente più anziano.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione viene altresì  fatta, sempre a cura del Presidente, con ogni mezzo e spedita ai soci almeno tre giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, ovvero e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza telefonica e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea ordinaria delibera:

-    l'elezione del Consiglio direttivo;

-    l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;

-    l'approvazione di eventuali Regolamenti proposti e redatti dal Consiglio direttivo;

-    la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;

-    sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

-    sulle modifiche da apportare allo statuto.

È ammesso il voto per delega.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita  in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi titolo a parteciparvi; e in seconda convocazione con la presenza di un terzodel numero degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole  della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

-    sulle richieste di modifica dello Statuto;

-    sullo scioglimento dell'Associazione;

-    sulla nomina del liquidatore.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 9. Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

a)  accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;

b)  adottare provvedimenti disciplinari e decidere l'esclusione dei soci;

c)  compilare il rendiconto contabile annuale;

d)  redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;

e)  eleggere al proprio interno  il Segretario e il Tesoriere;

f)  curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;

g)  approvare il programma dell'Associazione;

h)  fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;

i)  elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;

j)  aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;

k)  redigere i Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

La carica di amministratore è gratuita.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri si dovrà convocare al più presto l'assemblea per la nuova nomina del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 10. Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può conferire tale procura anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 11. Risorse economiche

L'associazione è dotata di un fondo patrimoniale costituito dal fondo iniziale e dalle risorse economiche qui di seguito indicate.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a)  quote sociali annuali dei soci;

b)  eventuali contributi volontari dei soci e dei terzi;

c)  donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;

d)  rimborsi derivanti da convenzioni;

e)  entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;

f)  entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;

g)  ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Art. 12. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13. Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 14. Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti,  le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 15. Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 16. Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione con finalità analoga o fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 c. 190 Legge 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 17. Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.